BUONI FRUTTIFERI E LIBRETTI POSTALI COINTESTATI
COSA FARE IN CASO DI MORTE DEL COINTESTATARIO?
Molto spesso capita che all'apertura della successione vi siano buoni fruttiferi e/o libretti postali cointestati con il defunto e la domanda sorge spontanea: posso richiedere il rimborso delle somme o devo attendere l'iter della dichiarazione di successione?
Iniziamo dai buoni fruttiferi postali affermando che è possibile richiedere subito il rimborso dell'intera somma anche se cointestati con una persona defunta. La risposta affermativa ci viene data dalla Suprema Corte di Cassazione che nell'Ordinanza emessa il 10.02.2022 (Ordinanza n. 4280) ha espresso parere favorevole nei confronti di un cointestatario di buoni recanti la dicitura "pari facoltà di rimborso" detta anche clausola "PFR". Secondo la Corte il cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento in quanto i buoni sono pagabili a vista, quindi, prevale il principio dell'immediata liquidabilità del documento rispetto all'esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto.
Tuttavia, nella prassi, si verifica con frequenza che Poste Italiane, per consentire la riscossione del buono, richieda la quietanza di tutti gli aventi diritto, ossia degli eredi del cointestatario defunto, in tali casi, a rigore della pronuncia della Suprema Corte, bisogna insistere per la liquidazione effettuando un apposito reclamo.
Vale la stessa disciplina per i libretti postali cointestati?
Per i libretti postali, con la clausola pari facoltà di rimborso, non vi è la possibilità per il cointestatario superstite di richiedere l'intera somma prima della successione perché, in questo caso, l'art. 187 comma 1 del DPR 256/1989 (recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni) prevede espressamente che il rimborso a saldo del libretto postale intestato o cointestato a persona defunta viene eseguito con quietanza di TUTTI gli aventi diritto. Pertanto, sarà necessario presentare alle poste un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e far sottoscrivere il rimborso a tutti gli eredi, inoltre, sarà necessario produrre all'ufficio postale la dichiarazione di successione (quietanzata) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Una volta che ho ottenuto la liquidazione del buono fruttifero gli eredi del cointestatario defunto possono avanzare pretese nei miei confronti?
Anche in questo caso la risposta è affermativa perché la legittimazione alla riscossione, sopra descritta, non comprende a priori la titolarità del credito, dunque, l'erede può richiede il rimborso della somma ottenuta.
Risulta opportuno specificare che l'erede del cointestatario defunto può chiedere non solo il 50% della somma liquidata ma, in alcuni casi, anche il 100%. Quest'ultima ipotesi si verifica quando l'erede del cointestatario riesca a dimostrare che le somme liquidate provenivano da rimesse effettuate esclusivamente dal defunto. La norma di riferimento è l'art. 1298 secondo comma c.c. secondo cui: "..le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".
Molto spesso si afferma serenamente di avere la proprietà del 50% di tutte le somme cointestate nei libretti o in altri conti depositi, detta affermazione non trova fondamento nella legge la quale, in realtà, attribuisce una mera presunzione di contitolarità che può essere superata fornendo la prova contraria.
Un esempio classico è quello della cointestazione del libretto tra genitore e figlio aperto allo scopo di far transitare la pensione. Considerato che le rimesse attive provengono esclusivamente dal genitore tutta la somma presente sul libretto, al momento dell'apertura della successione, deve essere divisa tra gli eredi e non solo il 50%.