Coronavirus e viaggi aerei
Breve guida per i viaggiatori rimasti a casa durante la pandemia
Uno dei settori più colpiti dalle misure introdotte dal Governo Italiano per contrastare l'ormai ben noto virus denominato "Covid-19" è sicuramente quello dei trasporti, in particolare quello aereo. Ad oggi, numerose compagnie hanno soppresso i voli da e per l'Italia fino al 9 aprile e di conseguenza saranno in molti a dover rinunciare a qualsiasi viaggio programmato, motivo per cui risulta importante specificare i parametri in base a cui saranno elargiti i rimborsi.
Il Governo, con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, ha stabilito che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 c.c., per le seguenti categorie:
a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente;b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;c) soggetti risultati positivi al virus Covid-19;d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;e) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. I soggetti appartenenti a tali categorie devono comunicare al vettore, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, se intendono ottenere il rimborso del corrispettivo versato o all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. In seguito a tale comunicazione, il vettore, dopo aver controllato la validità del titolo di viaggio, procederà, entro e non oltre il termine di 15 giorni al rimborso secondo le modalità richieste. Da ultimo, non è stato ancora chiarito cosa è previsto per chi non rientra nei casi contemplati dal decreto n. 9/2020 e risulta facile immaginare un numero sostanzioso di contenziosi con le compagnie aeree; in tali fattispecie sicuramente sarà attuata la normativa di sempre, quindi il Codice civile, il Codice del turismo e il Regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di voli.
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