Covid-19: Risoluzione del contratto
L'emergenza da CORONAVIRUS è idonea ai fini di una valutazione sull'esclusione di responsabilità del debitore inadempiente?
A seguito della diffusione del virus COVID - 19, si sono moltiplicate le difficoltà per privati ed imprese ad adempiere alle obbligazioni contrattuali precedentemente assunte.
Sia per difficoltà nello svolgere materialmente la prestazione, sia a causa delle restrizioni imposte dall'autorità governativa o più semplicemente per evitare di esporsi ad un possibile contagio, un elevatissimo numero di contratti non è stato adempiuto.
In molti, quindi, si stanno chiedendo...è possibile invocare l'estinzione della prestazione per impossibilità della stessa? Si potrebbe far riferimento alla causa di forza maggiore per giustificare l'inadempimento agli impegni commerciali? Posso chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento?
Facciamo chiarezza. Per quanto riguarda l'impossibilità della prestazione, nel nostro codice civile all'art. 1256 si fa espresso riferimento all'estinzione dell'obbligazione quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
L'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Da ciò ne deriva, quindi, che nel caso in cui vi sia una impossibilità per "factum principis", ossia derivante da provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle autorità governativa, la stessa potrebbe non essere imputata in capo al debitore della prestazione. Ma attenzione, la giurisprudenza sul punto si è espressa in più occasioni chiarendo che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Quindi, ciò non potrà essere invocato nel caso in cui "il factum principis" sia ragionevolmente e facilmente prevedibile attraverso la comune diligenza, all'atto della sottoscrizione del contratto e quando il debitore non abbia percorso tutte le soluzioni alternative utili per superare i limiti imposti dai provvedimenti, sempre nel rispetto delle leggi e nell'ottica di un ragionevole sacrificio per il debitore stesso.
Per quanto riguarda la forza maggiore, invece, occorre evidenziare come nel nostro ordinamento non ci sia una definizione precisa che ne descriva il concetto. In giurisprudenza, però, si è attribuito alla forza maggiore il carattere di evento straordinario e imprevedibile che sia al contempo estraneo alla sfera d'azione dell'obbligato impedendogli di adempiere alla propria prestazione.
Un giudizio sull'effettiva eccessiva onerosità subita spetterà successivamente al giudice che valuterà, a tal fine, la sussistenza dei caratteri suindicati.
A questo punto nasce spontaneo un quesito. Ma l'emergenza da COVID - 19 è idonea ai fini di una valutazione sulla possibile esclusione di responsabilità del debitore?
Sul tema, con l'art. 91 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 si è specificatamente inserimento all'interno dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, il comma 6-bis a mente del quale "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
Con tale disposizione si è voluto indicare espressamente come parametro di valutazione ai fini dell'applicazione della disciplina della "forza maggiore" e quindi quale circostanza non imputabile al debitore idonea ad escludere la responsabilità da inadempimento, le misure di contenimento previste a fronte della situazione emergenziale del COVID - 19.
Pertanto, nel caso in cui ci si trovasse coinvolti in una delle misure adottate dai provvedimenti del governo oppure indirettamente dall'emergenza COVID-19, tali da rendere impossibile l'adempimento della prestazione, sarà opportuno:
- Informare le controparti al fine di valutare un possibile mutamento del rapporto negoziale;
- Mettere in atto misure idonee a contenere il rischio di inadempimento;
- In caso di impossibilità sopravvenuta non temporanea, attuare il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento.
Tuttavia, proprio per la complessità degli elementi suesposti, il giudice dovrà valutare caso per caso dapprima se il contratto in oggetto contenga clausole che disciplinano i casi di forza maggiore, poi se il provvedimento costituisca un effettivo impedimento al naturale andamento del contratto o se occorra applicare la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta e della eccessiva onerosità.
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