Delibera condominiale
VALIDITA' DELLA DELIBERA CONDOMINIALE RILEVABILE NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Per poter agire per il recupero degli oneri condominiali non pagati, ex art. 63 disp. att. c.c., occorre che l'amministratore del condominio abbia ricevuto in assemblea la delibera di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Titolo, questo, che da solo integra la prova idonea del credito.
A tal riguardo, la domanda che ci si pone è se nell'eventuale procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali sia sottratta, o meno, alla cognizione del giudice dell'opposizione la possibilità di esaminare qualsiasi forma di invalidità della delibera condominiale posta a fondamento dell'ingiunzione. In altre parole, ci si chiede se il giudice dell'opposizione possa rilevare, anche d'ufficio, l'invalidità della sottostante delibera qualora si tratti di vizi implicanti la sua stessa nullità.
Tale quesito scaturisce proprio alla luce di un forte contrasto giurisprudenziale nato sul tema. Infatti, con la recente Ordinanza della Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, n. 24476, è stata rimessa al Primo presidente della Corte di Cassazione la valutazione circa la possibilità di rimettere alle Sezioni Unite la risoluzione dell'annosa questione sul contrasto giurisprudenziale riguardante la possibilità o meno posta in capo al Giudice nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali di rilevare eventuali vizi implicanti la nullità della delibera assembleare.
Sul punto occorre dare necessario risalto a quanto espresso da un primo e costante orientamento della giurisprudenza che, nell'affrontare tale tematica, ha in svariate occasioni precisato come nell'eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice avrà il solo onore di verificare la validità ed efficacia della delibera assembleare posta alla base del decreto ingiuntivo senza che possa, nel contempo, rilevare, né d'ufficio né su eccezione del debitore, eventuali vizi di legittimità ricadenti nella formazione della stessa.
Secondo tale orientamento, risulta palese come si sia voluto rimarcare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al Giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate. In altri termini, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima[1].
Qualora la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa non sia stata impugnata, essa assume efficacia vincolante e l'inesatto addebito di consumi, spese ed oneri vari, eventualmente erroneamente contabilizzati o ad esempio basati su errate tabelle millesimali, andrà fatto valere con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione a decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo[2].
Ciò posto, occorre ricordare che il giudizio di opposizione è strettamente collegato al procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione e, seppur dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, lo stesso non costituisce un'impugnazione vera e propria del titolo che ne è posto alla base. Nel giudizio di opposizione, quindi, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura[3].
In tal senso, ne deriva come il Condominio soddisfi l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.
Tuttavia, secondo un orientamento minoritario, in alcune pronunce[4] si è avanzata la tesi che il giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, possa invece rilevare - anche d'ufficio - l'invalidità della sottostante delibera qualora si tratti di vizi implicanti la sua nullità, trattandosi in questo caso dell'applicazione di atti la cui validità rientra tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere.
In sostanza, stante l'innegabile rilevanza dei profili pratici e giuridici posti alla base di tale problematica, occorrerà attendere la pronuncia delle Sezioni Unite per conoscere quale sarà la corretta procedura che dovrà seguire il condomino che voglia far valere la nullità della deliberazione condominiale.
[1] Da ultimo si veda Cassazione civile, sez. II , 30/04/2019 , n. 11482;
[2] Tema affrontato da Cassazione civile, sez. II , 28/03/2019 , n. 8685 in cui veniva rilevata dal condomino l'errata contabilizzazione del contatore per le spese dell'acqua poi deliberate dall'assemblea condominiale;
[3] Sul tema si veda TRAMONTANO L. "Codice di procedura civile studium", Piacenza, 2020.
[4] Si vedano Cass. n. 12582 del 2015; Cass. n. 6652 del 2017;
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