Ecobonus

12.06.2020

Ecobonus 110% di cosa si tratta?

Nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 denominato "Decreto rilancio", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020 è stato inserito agli articoli 119 e ss. un'importante agevolazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili. Lo scopo dell'incentivo è duplice: in primo luogo ha l'obiettivo di far ripartire il settore edile dopo il lockdown e in secondo luogo persegue il principio di miglioramento l'efficienza energetica degli immobili.

In prima battuta è doveroso chiarire che i beneficiari del bonus sono solo le persone fisiche mentre sono esclusi coloro che svolgono un'attività professionale o d'impresa.

Il bonus può essere richiesto solo sui lavori da effettuare sulle prime case o sulle seconde case che si trovino all'interno di un condominio, pertanto, sono escluse le seconde case qualificabili come villette unifamiliari.

In cosa consiste il bonus?

Il bonus consiste in un'agevolazione fiscale che crea un credito d'imposta nei confronti dello Stato di un importo addirittura superiore a quello effettivamente speso per i lavori. Non si tratta di un bonus a fondo perduto ma di un credito può essere scalato negli anni sulle tasse da versare all'Erario, in particolare può essere portato in detrazione IRPEF/IRES in un raggio temporale di 5 anni.

Le modalità per usufruire del bonus sono 3, ovvero:

  • Il consumatore anticipa l'intero importo dei lavori e successivamente utilizza il credito d'imposta;
  • l'azienda che effettua i lavori diventa titolare del credito e lo porta in detrazione scontando in fattura l'importo;
  • il credito viene venduto alla Banca che anticipa l'importo dovuto per i lavori (resta da chiarire se solo l'azienda che effettua i lavori può cedere il credito o anche direttamente il consumatore finale).

Ad oggi, siamo in attesa di provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto non vi sono ancora disposizioni precise in merito all'acquisto del credito da parte delle banche, ovvero sulle modalità di detrazione del bonus nei 5 anni successivi. Inoltre, resta da chiarire se il credito può essere portato anche in compensazione e, quindi, può essere utilizzato per abbattere l'importo dovuto per altre tasse oltre all'irpef/ires.

Tutti i lavori di ristrutturazione sono coperti dal bonus?

No, per maturare l'ecobonus al 110% è necessario un miglioramento energetico sostanziale dell'immobile, di preciso un miglioramento di almeno 2 classi energetiche (certificazione ape) rispetto alla classe preesistente, al quale deve essere abbinato almeno uno dei seguenti tre lavori (art. 119 Decreto rilancio): 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 

A questo punto possiamo affermare che dei semplici lavori come la sostituzione delle finestre non sono utili e sufficienti ad acquisire il diritto alla detrazione. Ma ciò non toglie che le finestre possano far maturare il diritto all'ecobonus se inseriti all'interno di lavori di ristrutturazione più ampi, stessa cosa vale (art. 121 decreto rilancio) per i lavori di: 

- tinteggiatura delle facciate esterne e di recupero e restauro delle stesse; 

- istallazione di impianti fotovoltaici; 

- istallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; 

- attuazione di misure antisismiche.

Quando non è possibile migliorare di 2 classi energetiche il proprio immobile (ad esempio perchè lo stesso ha già una classe elevata) il diritto al bonus si può ottenere effettuando uno dei seguenti due lavori: a) coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell'edificio (cappotto termico), con un tetto massimo di 60.000€ per ogni unità abitativa; b) installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore, con un tetto massimo di 30.000€ per ogni unità abitativa.

Quando posso fare i lavori?

Il decreto ha fissato dei limiti temporali per effettuare i lavori utili al conseguimento del bonus, in particolare i lavori devono essere effettuati nell'arco temporale che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si auspica che questo periodo temporale possa essere ampliato perché nei grandi condomini le delibere assembleari per l'approvazione dei lavori non sono facili da adottare, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria richiedono un lasso di tempo non breve per essere materialmente effettuati.

Quali accorgimenti devo attuare per evitare di perdere il bonus?

Al fine di maturare il bonus è necessario pagare le fatture dei lavori con un bonifico bancario parlante. Il bonifico parlante si differenzia dagli altri metodi di pagamento perché contiene al suo interno un insieme di informazioni utili, in particolare: ragione sociale e codice fiscale o partita iva del beneficiario; riferimenti normativi utili a qualificare il tipo di detrazione; causale di pagamento (numero e data della fattura); codice fiscale del fruitore della detrazione fiscale.

Per ottenere il bonus è necessario effettuare due attestazioni energetiche: una prima dei lavori per valutare le potenzialità energetica dell'immobile e una successiva ai lavori per valutare se vi è stato un effettivo miglioramento energetico (di almeno 2 classi). Il tecnico dovrà certificare, con responsabilità penale, che i costi sostenuti da parte di chi richiede il bonus siano congrui rispetto ai prezzi mediamente applicati sul mercato. L'agenzia delle Entrate procederà ad effettuare le verifiche del caso. 

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