Fake News
La pubblicazione e la diffusione di notizie false è un reato?
Il fenomeno delle "fake news" è
ormai ben radicato nella nostra vita quotidiana ed è per tale ragione che si
deve far chiarezza sulle conseguenze giuridiche per quei soggetti che
incappano, per dolo o per colpa, in questa fattispecie. Deve
ritenersi falsa la notizia che sia difforme dalla realtà, anche se
la difformità riguardi solamente la ragione di un avvenimento.Il proliferare dei social-network ha
portato alla luce nuovi problemi legati all'ordine pubblico; in un momento di
profonda difficoltà, come quello in cui stiamo vivendo, ci scontriamo sempre di
più con un sistema d'informazione votato alla quantità delle notizie
fornite rispetto alla veridicità delle stesse.Attualmente, tanti operatori giuridici richiedono un
intervento da parte del legislatore per modernizzare gli strumenti di contrasto
al fenomeno di cui si tratta. Il nostro codice penale prevede, all'art. 656, il
reato di "Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico", punendolo con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro, se il fatto non costituisce un più grave reato.
Il bene giuridico tutelato è l'ordine pubblico, potenzialmente minacciato dalla diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose e, di conseguenza, si tratta di un reato di pericolo e quindi non incide che si sia verificato un effettivo turbamento dell'ordine pubblico.
Il divulgatore di una notizia poi rivelatasi falsa è sempre punibile?
No, perchè può essere assolto quando venga dimostrato che è caduto in un errore oggettivamente scusabile. Come già occorso per il reato di diffamazione, il nostro ordinamento prova ad adeguare i mezzi a sua disposizione per contrastare le fake news; nel febbraio del 2017 è stato presentato un disegno di legge avente ad oggetto"Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica". Ad oggi, non è stata apportata alcuna modifica al nostro codice penale e pertanto, nei casi di diffusione di notizie false che possano turbare l'ordine pubblico, si applica quanto previsto dall'art. 656 c.p.
Chi può commettere il reato?
Partiamo dalla considerazione che le conseguenze giuridiche della diffusione di notizie false non attengono solo ai giornalisti professionisti ma anche a qualsiasi cittadino che diffonde l'artificiosa informazione. Ne consegue che tutti possono essere imputati del reato di falsa pubblicazione o diffusione delle fake news. Attenzione perchè le condotte penalmente rilevanti sono due: la pubblicazione e la diffusione. Pertanto, bisogna stare molto attenti non solo a ciò che pubblichiamo, ma anche a ciò che condividiamo, perché per semplice superficialità o in assenza delle dovute verifiche del caso, si rischia di essere condannati per aver commesso il reato previsto dall'art. 656 c.p..