Fibra ottica in condominio: un diritto
E' possibile installare la fibra ottica senza approvazione dell'Amministratore e dell'Assemblea condominiale?
Sin da subito occorre precisare che l'accesso ai servizi della fibra ottica è un diritto di ogni cittadino e le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, con le relative opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria[1].
Sul punto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, il nostro legislatore con il D.lgs del 15.02.2016 n. 33 ha posto una importantissima novità, approvando norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Tra le varie novità, vediamo che ce ne sono di specifiche anche per i condomini. Infatti, l'art. 8 del dispositivo normativo prevede espressamente che ai "proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione" viene riconosciuto "il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo".
Viene precisato, inoltre, che "gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso", consentendo di conseguenza agli stessi "il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna dell'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità" e nel caso non fosse già presente un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità "gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi".
In virtù di tale normativa risulta subito evidente come non c'è alcun tipo di permesso da chiedere per poter installare il quadro aggiuntivo nel locale predisposto, così come per il cablaggio verticale.
Ma in molti si chiedono. Non è necessaria, quindi, la convocazione dell'assemblea condominiale per l'esecuzione di tali lavori? L'Amministratore di condominio può impedire l'installazione? Qualche altro condomino può rifiutarsi di far passare le condutture elettriche necessarie all'installazione della fibra?
Come già precisato, l'installazione della fibra ottica, così come qualsiasi altro servizio pubblico è un diritto del cittadino. Pertanto, nessuno può opporsi al passaggio di quanto necessario per l'installazione della stessa. Proprio in tema di passaggio di condutture elettriche l'art. 1056 c.c. espressamente prevede che "ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia". Ebbene, la legge in materia (Dl.gs n. 33/2016) non lascia spazio ad interpretazioni.
Inoltre, al fine di meglio inquadrare tale disposizione all'interno delle dinamiche condominiali, la recente legge dell'11 febbraio 2019, n. 12, in sede di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, all'art. 8 bis inserisce il comma 4 bis al Dl.gs 33/2016 prescrivendo che "i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile".
Pertanto, dalla lettura dell'art. 1135 c.c. si veda come al comma 2 si indichi che "l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea".
Si comprende subito come essendo considerati i lavori di realizzazione per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, lavori di manutenzione straordinaria urgente, non sarà necessaria alcuna approvazione assembleare del condominio. Sarà compito dell'Amministratore provvedere all'esecuzione di tali lavori e riferirne alla prima assemblea condominiale.
Ma potrebbe sorgere anche un altro quesito. E se nonostante i nostri solleciti l'Amministratore non si attivasse per provvedere all'esecuzione dei lavori?
Ricordiamo che resta impregiudicato il diritto del singolo condomino a richiedere i lavori per l'installazione della fibra ottica e qualora sostenesse delle spese per tale installazione che sia incidente sulle parti comuni del condominio, risulta chiaro il disposto dell'art. 1134 c.c. che espressamente prevede un diritto al rimborso per il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore in caso di spesa urgente, quale è da ritenersi quella in esame.
[1] Art. 86 c. 3 D.lgs n. 259/2003
Contatta il professionista
Email: amato.tomao@gmail.com