La cassa integrazione ordinaria

21.04.2020

La cassa integrazione ordinaria nel decreto "Cura Italia".

La cassa integrazione ordinaria è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dal nostro sistema normativo e consiste in una prestazione economica resa in favore dei lavoratori al fine di integrare o sostituire la loro retribuzione ed alleggerire così le imprese in difficoltà dal costo del lavoro.

Il decreto legge n. 18 del 17/03/2020, disponendo, tra l'altro, le misure di sostegno economico per i lavoratori e le imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha apportato significative innovazioni alla disciplina della cassa integrazione. Infatti, a fronte delle numerose chiusure delle attività commerciali e produttive, disposte al fine di contenere il pericolo di contagio, il Governo ha specularmente adottato misure economiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

Per quanto qui interessa, il decreto "Cura Italia"mira ad agevolare l'applicazione dell'istituto in questione da parte delle aziende che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19. In particolare, l'articolo 19 del citato decreto dispone un ampliamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della cassa integrazione, oltre ad una semplificazione della procedura per la richiesta di accesso al trattamento da parte dell'azienda.

Vediamo di seguito le principali novità.

  • In primo luogo, la domanda di concessione della cassa integrazione con causale "emergenza COVID-19" può essere presentata per periodi decorrenti dal 23/02/2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque non oltre il mese di agosto 2020. In caso di richieste successive, inoltre, detti periodi non saranno computati ai fini del limite massimo di cassa integrazione ottenibile. Per di più, il presente istituto è accessibile anche ad aziende che stiano già beneficiando di altre e diverse forme di integrazione salariale ed in tal caso la cassa integrazione "emergenza COVID-19" avrà effetti sospensivi e sostitutivi del trattamento pendente.
  • In secondo luogo, il presente istituto può essere applicato a tutti i lavoratori dipendenti assunti in data anteriore rispetto al 23/02/2020, senza il limite di novanta giorni di anzianità normalmente previsto.
  • Ulteriore importante deroga alla disciplina ordinaria consiste nell'assenza di obbligazioni contributive addizionali poste a carico dei datori di lavoro.
  • Infine, occorre evidenziare un significativo snellimento della procedura di domanda di concessione del trattamento. Infatti l'impresa richiedente non dovrà dimostrare né la transitorietà dell'evento né, tantomeno, la non imputabilità dell'evento all'imprenditore dal momento che entrambi gli elementi vengono presuntivamente ricondotti sotto il profilo causale alle misure di sicurezza adottate dalle autorità per contenere la diffusione del virus.

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