Licenziamenti collettivi

30.03.2020

Il licenziamento collettivo ai tempi del Coronavirus.

· Cos'è il licenziamento collettivo.

Il licenziamento collettivo consiste in una decisione unilaterale del datore di lavoro di interrompere il rapporto professionale che lo lega contemporaneamente a più dipendenti.

In considerazione dell'importanza economica e sociale di una simile decisione, la legge si occupa espressamente di stabilire le procedure e regolare le modalità che il datore di lavoro deve rispettare qualora voglia procedere in tale senso.

· Normativa di riferimento.

Nello specifico, la legge n. 223/1991 distingue due ipotesi di licenziamento collettivo: il licenziamento dei lavoratori in Cassa Integrazione (art. 4) ed il licenziamento per riduzione del personale (art 24).

L'art. 4 della legge n. 223/1991 espressamente statuisce che l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.

Inoltre, il successivo art. 24 del medesimo testo di legge prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 si applichino alle imprese che, con più di quindici dipendenti (compresi i dirigenti), intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro,.

· Presupposti e procedure da seguire.

Come è possibile evincere dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, la legge indica espressamente le ragioni per cui è possibile procedere al licenziamento collettivo, che corrispondono, in buona sostanza, ai casi di crisi aziendale.

Nei suddetti casi, inoltre, la legge prevede un'articolata procedura da seguire, comprensiva del necessario coinvolgimento delle rappresentanze sindacali al fine di valutare eventuali soluzioni alternative al licenziamento, come, ad esempio, il diverso impiego del personale anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Infine, la legge stabilisce ulteriormente precisi criteri in base ai quali individuare e selezionare l'eventuale personale in esubero, quali i carichi di famiglia, l'anzianità di servizio e le esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda.

A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare quanto chiarito da ultimo dalla giurisprudenza, ovvero che, in materia di licenziamenti collettivi, occorre distinguere l'ipotesi di violazione delle procedure da quella di violazione dei criteri di scelta: infatti, mentre nel primo caso il giudice dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, nel secondo caso il giudice annulla il licenziamento illegittimo e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass. n. 12095/2016).

· L'incidenza del Coronavirus.

Come è noto, la diffusione del virus Covid 19 e le necessarie misure adottate dal Governo per contenerne il contagio hanno prodotto, già in questi giorni, importanti ripercussioni sulla vita delle aziende, mettendone a rischio le attività produttive e commerciali.

Per quanto attiene ai licenziamenti collettivi, il decreto "Cura Italia" prevede espressamente la preclusione per i datori di lavoro di avviare tali procedure per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, nonché la sospensione per il medesimo periodo di tutte le procedure già pendenti ed avviate in data successiva rispetto al 23/02/2020.

Tuttavia, è opportuno monitorare costantemente lo stato delle imprese, nonché l'evoluzione della normativa al riguardo, per intuire i possibili scenari ed individuare le corrette misure da adottare al termine del periodo di sospensione disposto, in considerazione anche dell'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali disposte dallo stesso decreto legge n. 18 del 17/03/2020.

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