Notifica presso il vecchio domicilio

30.03.2020

È valida la notifica di un atto presso il precedente domicilio se consegnato a un familiare?

Tutti coloro che hanno cambiato la residenza si sono chiesti almeno una volta... ma cosa succede alle notifiche che ricevo presso la vecchia l'abitazione?

Facciamo chiarezza sul punto partendo dal presupposto che tutte le notifiche meno importanti non hanno l'avviso di ricevimento, e spesso si tratta di semplici comunicazioni di cui possiamo fare a meno.

Quello che deve preoccuparci sono le notifiche degli atti giudiziari.

Il nostro codice di procedura civile si sforza di prevedere tutte le casistiche che si possono realizzare, disciplinando per ognuna una serie di azioni necessarie affinché il destinatario dell'atto venga messo a conoscenza del suo contenuto. Partiamo dall'art. 138 che definisce la regola di base, secondo cui le notificazioni debbano avvenire a mano del destinatario. Sappiamo che ciò non è sempre possibile nella realtà, per questo l'art. 139 prevede che in assenza del destinatario, l'ufficiale Giudiziario recatosi nel luogo di residenza, dimora o nel domicilio del destinatario, può consegnare l'atto da notificare:

  • a un membro della famiglia (purché non minore di 14 anni), o a un addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda;
  • al portiere;
  • a un vicino di casa.

Nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario non riesca a consegnare l'atto nemmeno a uno di questi soggetti, procederà ad affiggere un avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 cpc).

L'ultima ipotesi si ha nel caso in cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, pertanto, l'ufficiale giudiziario non può procedere in nessuno dei modi sopra elencati ed in tal caso dovrà procedere ai senti dell'art. 143 cpc, secondo il quale la notifica deve avvenire tramite il deposito della copia dell'atto alla casa Comunale dell'ultima residenza conosciuta o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Ma se il destinatario viene trovato nei luoghi sopra descritti e si rifiuta di prendere la copia dell'atto?

Il nostro codice ha previsto sia il rifiuto del destinatario che degli altri soggetti legittimati a riceverlo, vediamoli nel dettaglio.

L'art. 138 secondo comma cpc, risponde in modo diretto e senza lasciar margine d'interpretazione alla nostra domanda, prevedendo che nel caso di rifiuto da parte del destinatario la notifica si ritiene correttamente avvenuta. Mentre nell'ipotesi in cui i soggetti legittimati a ricevere l'atto, come ad esempio un familiare convivente, si rifiutassero di riceverlo, allora l'ufficiale giudiziario può procedere al perfezionamento della notifica nelle stesse modalità previste per il rito degli irreperibili ex art. 140 cpc, ovvero con l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione e il deposito presso la casa comunale.

Veniamo a noi e alla domanda più complessa: è valida la notifica effettuata presso il precedente domicilio se presa da un familiare?

Possiamo a questo punto affermare che la notifica effettuata presso la vecchia residenza non è valida perché non rispetta i criteri sopra descritti, di conseguenza l'invalidità si estende anche nel caso in cui l'atto venga ricevuto da un familiare.

Ma di che invalidità si tratta?

Sul tema si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, da ultima con l'ordinanza 4529 del 15 febbraio 2019, nel quale ha ribadito la nullità della notificazione effettuata presso il precedente domicilio quando vi è un "criterio di collegamento" del luogo con il destinatario. Nel caso esaminato dalla Corte il collegamento era rappresentato dal fatto che l'atto era stato consegnato dalla figlia del destinatario, la quale si era anche dichiarata familiare convivente. In tutti gli altri casi in cui non vi è nessun collegamento del luogo con il destinatario, la notifica deve ritenersi non nulla ma inesistente. La distinzione tra le diverse invalidità è fondamentale per capire se vi sono margini di correzione dell'errore. Nel caso dell'inesistenza l'errore non può mai essere corretto, mentre nel caso della nullità l'errore può essere corretto, un esempio è quello del convenuto che si costituisce in giudizio dopo aver ricevuto una citazione affetta da nullità. 

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