Nullità dell’avviso di accertamento se emesso prima dei 60 giorni dal P.V.C.
La Cassazione conferma la violazione della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale e la conseguente nullità dell'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla consegna del PVC.
L'avviso di accertamento emesso, in quanto sottoscritto dal funzionario dell'ufficio, prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna del Processo Verbale di Constatazione è nullo a prescindere dal rispetto del termine dilatorio della notifica dell'atto impositivo di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente.
Questo è quanto espresso da costante giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, ribadito con le recenti pronunce della Corte di Cassazione n. 33285 dell'11 novembre 2021 e n. 12713 del 21 aprile 2022.
Secondo i giudici di legittimità attraverso la norma dello Statuto si garantisce il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni prima che l'atto venga emanato.
L'art. 12, comma 7 dello Statuto, infatti, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, decorre dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione determinando di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus poiché detto termine è posto a garanzia del contraddittorio procedimentale, quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
Pertanto, l'Ufficio non potrà opporre l'avvenuto rispetto del termine di 60 giorni qualora sia la sola notifica dell'atto ad essere successiva a tale termine mentre, al contempo, la sua emissione sia precedente. La nullità dell'atto discende proprio dalla sottoscrizione del provvedimento impositivo avvenuto in data anteriore al decorso del termine dilatorio. Ne consegue, in definitiva, che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 effettua, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore attraverso la previsione espressa di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la "prova di resistenza", sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie).
A quest'ultimo riguardo è utile sottolineare che la norma non prevede alcuna distinzione tra tributi (armonizzati e non) e, quindi, non giustifica un'applicazione differente della disciplina del contraddittorio a seconda del tributo oggetto di accertamento.
Tale disciplina normativa, quindi, non ritiene necessaria la prova di resistenza, traslando in capo al giudice tributario una valutazione sugli effetti derivanti dalla partecipazione del contribuente nel corso della fase endoprocedimentale in ossequio di quanto disposto dal principio del contraddittorio. Tale conclusione, in quanto attuativa dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art.97 Cost.), del diritto di difesa (art.24 Cost.), della capacità contributiva (art.53 Cost.) e di uguaglianza, intesa sotto il profilo della ragionevolezza (art.3 Cost.), ha applicazione generale ed è estesa anche ai controlli c.d. a tavolino" nei quali, per la maggioranza dei casi, l'obbligo non è previsto.