Autotrasporto: l’autista non è un trasfertista
Qual è il corretto trattamento fiscale da applicare alla retribuzione degli autisti?
Dopo anni di numerosi contrasti interpretativi circa la normativa fiscale da utilizzare in merito alla retribuzione degli autisti, si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 27093 del 15 novembre 2017 ad eliminare ogni dubbio. L'autista non deve considerarsi trasfertista, vediamo perché.
Prima di rispondere a tale quesito, le Sezioni Unite hanno analizzato il non semplice problema interpretativo posto alla base della differenza tra trasferta e trasfertismo.
Infatti, a seguito dell'intervento di interpretazione autentica disposto con l'art. 7 - quinquies, D.L. 193/2016 (c.d. Decreto Fiscale), convertito nella legge n. 225/2016 si è posto un chiarimento alla figura del trasfertista presente all'art. 51, comma 6 TUIR, indicando che: "i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
Per tali lavoratori le indennità e le maggiorazioni di retribuzioni spettanti concorrono tutte a formare il reddito nella misura del 50 % del loro ammontare (così come disposto dall'art. 51 comma 6, DPR 917/86)
Per trasferta, invece, il nostro legislatore indica un'assenza abituale dal posto di lavoro che deve perdurare per almeno sei ore e che deve svolgersi al di fuori del territorio in cui ha sede il posto di lavoro stesso. In tal caso, come disposto dall'art. 51 comma 5 TUIR, alle somme erogate si applica il regime di vantaggio che prevede che tali somme diventano imponibili solo ove superino gli importi previsti di € 46,48 al giorno elevate a 77,47 per le trasferte all'estero e, comunque, soltanto limitatamente alla parte eccedente.
Da quanto esposto si evince come nel settore dell'autotrasporto non ricorre in alcun modo il punto c) dei requisiti richiesti dalla legge 225/2016 per l'identificazione del trasfertista. Infatti, il lavoratore riceve la corresponsione di una indennità variabile, distinta in base al numero di ore passate in trasferta, che comunque risulta collegata in modo assoluto alla concreta ed effettiva effettuazione della trasferta.
Con questa pronuncia a Sezioni Unite i giudici di legittimità hanno confermato tale assunto, inquadrando quindi il regime fiscale dei numerosi autisti del mondo dell'autotrasporto non come trasfertisti, ma bensì come trasferta.
Si evidenzia, infine, la possibilità di poter utilizzare retroattivamente ai giudizi in corso la corretta interpretazione data tra trasferta e trasfertismo. Le SS.UU., infatti, hanno confermato la natura interpretativa e, quindi, l'efficacia retroattiva del D.L. 193/2016, attraverso una puntuale ricostruzione storica del contrasto. Pertanto, il provvedimento, che di fatto ammette la possibilità di applicare il regime della trasferta anche a lavoratori ontologicamente trasfertisti, risulta applicabile anche ai giudizi in corso non ancora passati in giudicato.
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